Unione Italiana Ciechi - ONLUS
Sezione provinciale di Udine
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IRIFORIstituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione OnlusL’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), è un’organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), di emanazione della ONLUS Unione Italiana dei Ciechi, ed opera nelle seguenti aree: Nei settori della formazione, della riabilitazione, dell’istruzione e dell’addestramento, attraverso studi e ricerche approfondendo anche le problematiche connesse all’inserimento nel tessuto produttivo dei minorati della vista e di altri portatori di handicap; individua inoltre nuove opportunità lavorative e professionali, con riferimento alla utilizzazione di nuove tecnologie dirette a consentire l’accesso ai minorati. Altra funzione di questo Istituto è quella di organizzare e gestire corsi di formazione, aggiornamento ed addestramento, nonché iniziative dirette alla riabilitazione dei minorati, anche su incarico di enti pubblici o private istituzioni che ne assumano in tutto o in parte l’onere; organizzare e gestire corsi di formazione dei docenti preordinata sia all’istruzione che all’integrazione degli alunni in situazione di handicap nelle scuole di ogni ordine e grado. Fornisce inoltre consulenza e prestazione di servizi alle istituzioni pubbliche e private nei settori di competenza e cura la pubblicazione dei risultati delle ricerche effettuate, nonché di materiale didattico per lo svolgimento dei corsi. L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Di recente è stato attivato anche l’I.Ri.Fo.R a livello provinciale per l’area di Udine. Si prevede quanto prima l’attivazione di progetti di utilità sociale. Statuto IRIFORarticolo 1 - Compiti Istituzionali articolo 2 - L'autonomia articolo 3 - Organi dell'Istituto articolo 4 - Consiglio di Amministrazione Centrale articolo 5 - Consigli di Amministrazione Regionali articolo 6 - Consigli di Amministrazione Provinciali articolo 7 - Presidente del Consiglio di Amministrazione Centrale articolo 8 - Direttori articolo 9 - Comitato Tecnico-Scientifico Centrale articolo 10 - Comitati Tecnico-Scientifici Regionali articolo 11 - Collegio Centrale dei Revisori dei Conti articolo 12 - Collegi Regionali dei Revisori articolo 13 - Entrate dell'Istituto articolo 14 - Gestione Economic-Finanziaria articolo 15 - Personale articolo 16 - Durata in Carico degli Organi articolo 17 - Rinvio Normativo articolo 18 - Compensi articolo 19 - Scioglimento e Devoluzioni dei Beni articolo 20 - Sede Articolo 1 - (Compiti istituzionali)1) L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.), organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), emanazione della ONLUS Unione Italiana dei Ciechi, ha le seguenti funzioni:
2) L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) non ha fini di lucro ed opera per l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. 3) L'Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico utilizza la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale", ovvero l'acronimo "ONLUS". Articolo 2 - (L’Autonomia)1) L’Istituto, nel rispetto degli indirizzi dati dalla Direzione Nazionale della Unione Italiana Ciechi, svolge la propria attività in piena autonomia amministrativa e scientifica. 2) Gli organi dell'I.Ri.Fo.R. osservano il principio del voto singolo e della libera eleggibilità degli organi, nel rispetto della sovranità degli organi statutari. 3) Nelle regioni a statuto speciale possono essere costituiti istituti regionali autonomi, con proprio statuto ed autonomia organizzativa e patrimoniale. Tali istituti aggiungono alla denominazione I.Ri.Fo.R., quale parte integrante, il nome della regione a statuto speciale in cui operano. Articolo 3 - (Organi dell’Istituto)1) Sono organi dell’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.): a. il Consiglio di Amministrazione Centrale; b. i Consigli di Amministrazione Regionali e Provinciali; c. il Direttore Centrale ed i Direttori Regionali; d. i Comitati Tecnico-Scientifici Centrale e Regionali; e. i Collegi Centrale e Regionali dei Revisori dei Conti; Articolo 4 - (Consiglio di Amministrazione Centrale)1) Il Consiglio di Amministrazione Centrale, presieduto dal Presidente Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi, è composto da tre membri nominati dalla Direzione Nazionale nonché dal Segretario Generale della Unione Italiana Ciechi che, in qualità di Segretario Generale dell’Istituto, ne assicura anche il funzionamento amministrativo. 2) Al Consiglio di Amministrazione Centrale partecipa il Direttore Centrale dell’Istituto, con voto consultivo. 3) Il Consiglio di Amministrazione Centrale ha facoltà di cooptare non più di tre altri componenti. 4) Spetta al Consiglio di Amministrazione Centrale:
5) Il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente è approvato entro il 30 aprile di ciascun anno. 6) Rientra nella competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione Centrale adottare il Regolamento Generale dell’Istituto. 7) Nelle votazioni, in caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente. Articolo 5 - (Consigli di Amministrazione Regionali)1) Ciascun Consiglio di Amministrazione Regionale è composto dal Presidente del Consiglio Regionale della Unione Italiana dei Ciechi, che lo presiede, e dai Presidenti dei Consigli Sezionali dell' Unione Italiana dei Ciechi della regione, che possono delegare allo scopo un Consigliere delle rispettive Sezioni. 2) Al Consiglio di Amministrazione Regionale partecipa il Direttore Regionale, con voto consultivo. 3) Il Segretario Regionale (o facente funzioni) della Unione Italiana dei Ciechi assicura il funzionamento amministrativo del Consiglio di Amministrazione Regionale. 4) Il Consiglio di Amministrazione Regionale svolge, limitatamente all’ambito regionale, funzioni analoghe a quelle del Consiglio di Amministrazione Centrale, ed è anche struttura operativa per le iniziative del Consiglio di Amministrazione Centrale. Articolo 6 - (Consigli di Amministrazione Provinciali)1) Ciascun Consiglio di Amministrazione Provinciale, presieduto dal Presidente della Sezione Provinciale della Unione Italiana dei Ciechi, è composto da due membri nominati dal Consiglio Provinciale dell'Unione Italiana dei Ciechi. 2) Il Consiglio di Amministrazione Provinciale svolge, limitatamente all’ambito provinciale, funzioni analoghe a quelle del Consiglio di Amministrazione Centrale, e costituisce anche struttura operativa del Consiglio Regionale dell'Istituto. 3) I Consigli di Amministrazione Provinciali hanno facoltà, ove lo ritengano, di nominare un Direttore Provinciale, e di costituire Comitati Tecnico-Scientifici Provinciali, con composizione e compiti analoghi ai Comitati Tecnico-Scientifici Regionali. 4) Il Segretario Provinciale (o facente funzioni) della Unione Italiana dei Ciechi assicura il funzionamento amministrativo del Consiglio Provinciale dell'Istituto. Articolo 7 - (Presidente del Consiglio di Amministrazione Centrale)1) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Centrale ha la rappresentanza dell’Istituto nei confronti dei terzi, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione Centrale, cura l’esecuzione dei provvedimenti del Consiglio, adotta ogni provvedimento, non specificatamente riservato al Consiglio, necessario per assicurare l’attività dell’Istituto. 2) Il Presidente, in caso di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio; i provvedimenti d’urgenza del Presidente sono sottoposti al Consiglio di Amministrazione, per la ratifica, nella prima riunione. 3) Il Presidente può delegare, in tutto od in parte, le proprie funzioni a singoli componenti del Consiglio di Amministrazione Centrale. 4) Analogamente operano i Presidenti dei Consigli di Amministrazione Regionali e Provinciali, nell'ambito delle rispettive competenze. Articolo 8 - (Direttori)1) Il Direttore Centrale è nominato dal Consiglio di Amministrazione Centrale fra persone particolarmente esperte nel settore della ricerca, della formazione, dell’istruzione e della riabilitazione. 2) Il Direttore Centrale assicura il funzionamento didattico e scientifico dell’Istituto, propone i programmi di ricerca ed i corsi da effettuare. Il Direttore Centrale opera secondo le direttive impartite dal Consiglio di Amministrazione Centrale. 3) Analogamente avviene per i Direttori Regionali. Articolo 9 - (Comitato Tecnico-Scientifico Centrale)1) Il Comitato Tecnico-Scientifico Centrale è composto, oltre che dal Direttore dell’Istituto, che lo presiede, da tre a sette membri nominati dal Consiglio di Amministrazione Centrale fra persone esperte nei settori della ricerca, istruzione, formazione e riabilitazione. 2) Il Comitato Tecnico-Scientifico Centrale ha il compito di formulare proposte e di esprimere parere, ove richiesto dal Consiglio di Amministrazione Centrale o dal Direttore Centrale, sui programmi di studi, di ricerca, di attività e sulla organizzazione dei corsi. Articolo 10 - (Comitati Tecnico-Scientifici Regionali)1) Ciascun Comitato Tecnico-Scientifico Regionale è composto, oltre che dal Direttore Regionale, che lo presiede, da tre a cinque membri nominati dal Consiglio di Amministrazione Regionale fra persone esperte nei settori della ricerca, istruzione, formazione e riabilitazione. 2) I Comitati Tecnico-Scientifici Regionali hanno il compito di formulare proposte e di esprimere parere, ove richiesti dal Consiglio di Amministrazione Regionale o dal Direttore Regionale, sui programmi di studi, di ricerca, di attività e sull’organizzazione dei corsi, relativamente all’ambito territoriale di competenza. Articolo 11 - (Collegio Centrale dei Revisori dei Conti)1) Il Collegio Centrale dei Revisori dei Conti è composto da un Presidente e due membri designati dalla Direzione Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi. 2) I Revisori possono partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, con voto consultivo, sui provvedimenti in tema di bilancio preventivo e di conto consuntivo. 3) In caso di gravi irregolarità amministrative e contabili il Presidente del Collegio dei Revisori può convocare il Consiglio di Amministrazione. Articolo 12 - (Collegi Regionali dei Revisori)1) Ciascun Collegio Regionale dei Revisori è composto da un Presidente e da due membri designati dal Consiglio Regionale dell' Unione Italiana dei Ciechi. 2) I Revisori possono partecipare alle riunioni dei Consigli di Amministrazione, con voto consultivo, sui provvedimenti in tema di bilancio preventivo e di conto consuntivo. 3) In caso di gravi irregolarità amministrative e contabili il Presidente del Collegio può convocare il Consiglio di Amministrazione Regionale Articolo 13 - (Entrate dell’Istituto)1) I mezzi finanziari per il funzionamento dell’Istituto derivano da:
2) Gli utili e gli avanzi di gestione delle attività di carattere economico vengono destinati alla realizzazione delle attività istituzionali, o di quelle ad esse direttamente connesse. Articolo 14 - (Gestione Economico-Finanziaria)1) La gestione economica-finanziaria dell’Istituto è regolata dalle norme che disciplinano l’analoga gestione della Unione Italiana dei Ciechi, in quanto applicabili. 2) Il bilancio preventivo (corredato di programma di attività) ed il conto consuntivo (da approvare entro il 30 aprile di ciascun anno unitamente alla relazione sulla attività svolta), è trasmesso dal Consiglio di Amministrazione Centrale alla Direzione Nazionale della Unione Italiana dei Ciechi, mentre gli analoghi bilanci e conti consuntivi dei Consigli di Amministrazione Regionali sono trasmessi al Consiglio di Amministrazione Centrale. 3) I Consigli di Amministrazione Provinciali sono esonerati dalla tenuta di singoli conti per ciascuna iniziativa svolta, nonché di un conto annuale. Articolo 15 - (Personale)1) L’Istituto si avvale, oltre che di personale proprio, anche di personale messo a disposizione dalla ONLUS Unione Italiana dei Ciechi. 2) Per lo svolgimento di specifici compiti può avvalersi di collaborazioni esterne. Articolo 16 - (Durata in carica degli organi)1) Gli organi dell’Istituto durano in carica fino a che restano in carica gli organi che li hanno nominati, che possono in ogni caso revocarli in qualunque momento. Articolo 17 - (Rinvio normativo)1) Salvo diverse norme del Regolamento Generale, l’Istituto è regolato, per quanto attiene il funzionamento degli organi, eventuale loro scioglimento e commissariamento, dalle norme dello Statuto e del Regolamento Generale della Unione Italiana dei Ciechi, in quanto applicabili. 2) Le riunioni degli organi dell’Istituto sono tenute validamente anche mediante tele – viedeoconferenza, totale o parziale. Articolo 18 - (Compensi)1) Ai componenti degli organi dell’Istituto, in relazione agli incarichi affidati, possono essere attribuiti compensi ed indennità, nella misura fissata dai competenti Consigli di Amministrazione. Articolo 19 - (Scioglimento e devoluzione dei beni)1) In caso di scioglimento, per qualunque causa, il patrimonio dell'Istituto sarà devoluto, con le modalità che saranno previste nell'atto di scioglimento, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ovvero a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge. 2) Durante la vita dell'Istituto è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate ad altra ONLUS, facente parte, per legge, statuto o regolamento, della medesima ed unitaria struttura. 3) Per gli effetti di cui al precedente comma si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili od avanzi di gestione:
Articolo 20 - (Sede)1) L’Istituto per la Ricerca, la Formazione e la Riabilitazione (I.Ri.Fo.R.) ha la sede centrale in Roma - Via Borgognona 38; gli organi regionali di norma presso i Consigli Regionali della Unione Italiana dei Ciechi e gli organi provinciali di norma presso i Consigli Provinciali della medesima Unione. |